18 AGOSTO 2025
IL CASO
La legale rappresentante di una società titolare di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), rilasciate dal Comune, intende trasferirne una a un altro soggetto, mantenendo attiva l’attività con la seconda. La richiesta di trasferimento viene correttamente presentata al Comune tramite l’apposita modulistica, con indicazione del nuovo titolare designato. Nasce tuttavia il dubbio circa la forma giuridica del contratto da allegare: è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi dell’art. 2556 del codice civile, oppure, trattandosi del solo trasferimento dell’autorizzazione senza cessione di azienda o pacchetto clienti, è sufficiente una scrittura privata semplice?
LA SOLUZIONE OPERATIVA
La L.21/1992 prevede solo la presentazione di una «richiesta di trasferimento» e non un «subingresso»: Quindi non è necessario dimostrare la cessione dell’azienda o del ramo d’azienda , licenza ed autorizzazione possono essere trasferite anche senza che l’acquirente acquisti il veicolo del cedente o, nel caso di NCC, mantenga la stessa rimessa; la rimessa dell’acquirente, nel caso di NCC, deve comunque essere ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione o la licenza oggetto del trasferimento. Può essere stipulato un contratto di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, ma solo se i contraenti lo ritengono opportuno. Si rammenta comunque che il trasferimento è possibile solo nei casi espressamente indicati nell'art. 9 della legge 21/92.