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Il caso: commercio itinerante su area pubblica

6 AGOSTO 2025

IL CASO

Un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno in corso di validità e domiciliato in Italia presso un soggetto ospitante, ha presentato domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di commercio itinerante su area pubblica (tipo B, non alimentare), senza tuttavia risultare residente nel territorio comunale né in altri comuni italiani. Si chiede se l'assenza di residenza possa impedire il rilascio dell'autorizzazione.

LA SOLUZIONE OPERATIVA

Un cittadino extracomunitario, anche se non residente nel comune, può richiedere l'autorizzazione o presentare la SCIA per il commercio itinerante (a seconda delle varie normative regionali), purché sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno e rispetti le normative specifiche per il commercio ambulante. La richiesta va presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove si intende esercitare l'attività, allegando la documentazione richiesta, inclusa una copia del permesso di soggiorno. Al permesso di soggiorno l’interessato dovrà allegare anche copia della dichiarazione di ospitalità, prevista dall’art. 7 del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.), che attesta la regolarità del soggiorno in Italia (documento che deve essere presentato alle Autorità di P.S. da chiunque ospiti un cittadino straniero, sia esso extracomunitario o apolide). L'ufficio dovrà, inoltre, prevedere sul modello di SCIA una dicitura specifica che indichi la validità della SCIA legata all'esibizione di permesso di soggiorno in corso di validità, precisando che la sola dichiarazione di ospitalità non è sufficiente per lo svolgimento di una attività commerciale nel nostro paese.