
Il caso: esercizi privi di agibilità
1 AGOSTO 2025
Il caso
Un esercizio pubblico destinato alla somministrazione di alimenti e bevande o un esercizio di vicinato risulta privo del certificato di agibilità dell’immobile in cui è insediato. Si pone il quesito circa il regime sanzionatorio applicabile: in particolare, se debba essere irrogata solo la sanzione edilizia prevista dal Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001), oppure se debbano essere applicate anche le sanzioni previste dalla normativa settoriale in materia commerciale, vale a dire la Legge n. 287/1991 e il D.Lgs. n. 114/1998.
La soluzione operativa
Come correttamente indicato nel quesito l’articolo 3 comma 7 della Legge 287/1991 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10 comma 2 nell’ipotesi che l’attività sia condotta in difetto delle norme edilizie, fermo restando l’applicazione delle norme e prescrizioni violate. Si dovrà quindi applicare in primo luogo la sanzione per la violazione prevista per la mancanza di agibilità dell’immobile e conseguentemente anche quella prevista dall’articolo 3 comma 7 sanzionato dall’articolo 10 comma 1 se nel locale viene svolta attività di somministrazione; in tale ipotesi dovrà essere emesso il provvedimento di sospensione dell’attività per il tempo necessario a sanare la situazione accertata e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.
Per quanto attiene agli esercizi di vicinato riteniamo che la situazione sia analoga a quella della somministrazione, prevedendo l’articolo 7 comma 2 lettera a) del d. Lgs n. 114/98, l’obbligo di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.
A nostro avviso anche se non richiamato espressamente l’indicazione di applicare la sanzione specifica di tipo edilizio/urbanistico, si dovrà applicare in aggiunta la violazione contenuta nell’articolo 22 comma 1 del d. Lgs n. 114/98.