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IL CASO - produttore agricolo - somministrazione - consumo immediato

20 MAGGIO 2019

D. Un imprenditore agricolo intende organizzare all’aperto, nel cortile dell’azienda, serate di degustazione di vini da lui prodotti avvalendosi della collaborazione di una ditta di catering per la somministrazione di alimenti. Le serate saranno aperte al pubblico, a pagamento, pubblicizzate e programmate per tutte le serate del fine settimana dei mesi di giugno/luglio/agosto.
Si precisa che l’imprenditore agricolo non è autorizzato all’attività di agriturismo.
L’ufficio ritiene non possa trattarsi di consumo sul posto in quanto vi è il servizio assistito e non ritiene sia sufficiente l’autorizzazione della ditta di catering.
L’imprenditore agricolo intende presentare scia per attività temporanea di somministrazione.

R. Se verrà svolta l’attività di somministrazione previo pagamento di un qualsiasi corrispettivo da parte del cliente non si tratterà di attività di catering ma di ristorazione ovvero somministrazione di alimenti e bevande; a nostro avviso l’agricoltore non possedendo le necessarie autorizzazioni per svolgere l’attività di agriturismo potrà solamente vendere i propri prodotti e consentire il consumo immediato ma senza il servizi assistito di somministrazione, ovvero svolto come viene indicato dall’articolo 3 del DL 223/2006 convertito con la L 248/2006 ed eventualmente con la modalità indicata nella sentenza del consiglio di Stato Sez. V del 8/4/2019 n° 2280 che consente l’utilizzo di tavoli e sedie. Per quanto attiene alla somministrazione temporanea questa potràe essere svolta solamente in concomitanza di manifestazioni che dovranno essere separatamente autorizzate dal comune.