
La gestione degli esercizi commerciali all’interno dei campeggi
27 MARZO 2025
Il caso
Un campeggio con una capacità ricettiva superiore alle 5.000 persone intende affidare a terzi la gestione di un esercizio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande, destinati esclusivamente alla clientela interna e agli ospiti della struttura. Il quesito riguarda la necessità di presentare le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio o il subingresso in tali attività, nonché la conformità ai requisiti di sorvegliabilità e le eventuali criticità legate a problemi edilizi del fabbricato in cui gli esercizi sono collocati.
La soluzione operativa
Lo svolgimento di una attività di somministrazione o commerciale, ovunque esercitata, necessita sempre del possesso di un titolo abilitativo e della relativa iscrizione al registro delle imprese; il titolare della struttura ricettiva all’aria aperta può decidere se svolgere tali attività in proprio o se invece cederle in gestione di azienda a terzi, cosa che potrà avvenire solamente attraverso la sottoscrizione di un contratto redatto in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice civile.
La sorvegliabilità dell’intero complesso turistico ricettivo assorbe anche la sorvegliabilità dell’esercizio di somministrazione posto al suo interno e dovrà quindi essere valutata al momento in cui sia stata attivata la struttura turistico ricettiva comprendente anche l’esercizio in questione; non saranno consentite modifiche o diverse valutazioni fondate sul fatto che la gestione dell’esercizio sia svolta direttamente dalla struttura o data in gestione.
Anche nell’ipotesi di difformità di tipo edilizio riscontrate nella struttura, indipendentemente dalla sua capacità ricettiva, dovranno essere risolte o si dovrà intervenire direttamente nei confronti della struttura stessa e non in relazione alla presentazione della SCIA di subingresso che, una volta presentata, anche se respinta non farebbe venir meno gli eventuali abusi riscontrati.