10 MARZO 2025
Il TAR Lazio, con sentenza del 17 febbraio 2025, n. 3410, ha accolto il ricorso di una società termale contro il provvedimento di archiviazione adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 26 settembre 2023. Il tribunale ha ritenuto che l’AGCM non abbia svolto un’adeguata istruttoria, trascurando il potenziale ingannevole dell’uso del termine “terme” da parte di una società per strutture prive di acqua termale. La decisione si fonda sui principi sanciti dalla legge n. 323/2000, che limita l’uso del termine “terme” a strutture con riconosciuta efficacia terapeutica, e sulla giurisprudenza consolidata in materia di pratiche commerciali scorrette.