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La Legge Concorrenza e il settore NCC e TAXI

19 DICEMBRE 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) vengono introdotte importanti novità in materia di trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione al settore del noleggio con conducente (NCC) e TAXI.

 
L’articolo 25 della legge apporta modifiche sostanziali al quadro normativo esistente, puntando a rafforzare il controllo, la trasparenza e la regolamentazione delle attività.
 
Tra le novità di rilievo spicca l’implementazione di un registro nazionale consultabile da Comuni, Regioni e altri enti territoriali per monitorare le licenze e le autorizzazioni in essere, nonché la previsione di sanzioni più severe per le violazioni.
 
Le novità per il settore NCC
 
Un elemento cardine della riforma è l’introduzione di un registro nazionale per le autorizzazioni NCC, previsto per garantire maggiore trasparenza e una gestione più efficiente delle licenze.
 
I Comuni, in prima applicazione, dovranno effettuare una ricognizione delle licenze e comunicare i dati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il registro diventerà uno strumento fondamentale per adottare provvedimenti di competenza, come la revoca o la sospensione di autorizzazioni.
 
In parallelo, la legge rafforza il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme che regolano il settore. Le multe per chi utilizza veicoli non autorizzati variano da 1.812 a 7.249 euro, con ulteriori conseguenze come la confisca del veicolo e la sospensione o revoca della patente in caso di recidiva.
 
La normativa introduce anche un regime progressivo di sanzioni per violazioni ripetute nell’arco di cinque anni.
 
Vengono modificati inoltre gli articoli 85 e 86 del codice della strada, ma per l’entrata in vigore delle modifiche occorre attendere un decreto ministeriale sulle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico previsto per il servizio di noleggio con conducente così come definito dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.