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IL CASO – Installazione gonfiabili

17 GIUGNO 2024

Domanda:

Un circolo privato ha preso in affitto un campetto da calcetto all’interno di un parco sportivo all’aperto, adiacente e visibile da una strada statale. Il Presidente del circolo è intenzionato a posizionare sul campetto due giochi gonfiabili, provvisti di codici identificativi.
Si chiede se l’installazioni dei predetti gonfiabili, necessita delle verifiche della CCVLPS ex art. 80 tulps e successivamente di autorizzazione art. 68 tulps, oppure è da ritenersi attività libera poichè riservata ai soli soci? Inoltre, stante la visibilità dei gonfiabili dalla adiacente strada statale e relative complanari, può questo Ufficio comunale prescrivere al circolo privato di allestire pannelli o altro materiale che oscuri la visibilità dalla pubblica via? In ultimo, si chiede oltre ai controlli successivi all’avvio dell’attività, di competenza degli organi di vigilanza, quali sono i controlli che l’ufficio commercio/polizia amministrativa deve porre in essere al fine di escludere che di fatto l’attività del circolo sia condotta ad uso pubblico?

Risposta:

Premesso che trattasi di una situazione anomala poichè questi giochi gonfiabili sono posizionati in un’area diversa dalla sede del circolo e quindi sembra assai improbabile che vengano utilizzati solo dai soci tenuto conto comunque che tali giochi durante l’attività dovranno essere presidiati dal presidente o da suo delegato. In primo luogo poi occorre verificare se questa attività ludica è presente tra gli scopi sociali del circolo e sentire il parere dell’ufficio urbanistica del comune tenuto conto che l’area è idonea per giocare a calcetto e non per altre attività; poichè non risultano interpretazioni ministeriali su questa problematica si suggerisce di sentire il parere del ministero competente; nel frattempo a ns parere sarebbe opportuno rilasciare comunque licenza di cui art. 68 tulps per evitare problemi anche alla luce che il controllo può essere effettuato da diverse forze di polizia. L’installazione e l’utilizzo di due giochi gonfiabili, che rientrano fra le medie attrazioni dello spettacolo viaggiante indicate nell’allegato all’articolo 4 della Legge 337/1968, necessita in genere del rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS.  I gonfiabili, se già dotati di codice identificativo, potranno essere oggetto dell’attività solo dopo che tale codice sarà stato volturato, a cura del comune che lo rilasciò, al presidente dell’associazione, il quale dovrà inoltrare domanda di rilascio della licenza di cui all’articolo 68 TULPS allegando la certificazione di corretto montaggio dei gonfiabili, l’attestazione della avvenuto collaudo annuale e la polizza assicurativa. A nostro avviso l’installazione di due soli gonfiabili in un ampio spazio come un campo di calcio, non necessita della verifica di agibilità. Non esiste un divieto  riferibile alla visibilità dall’esterno dei gonfiabili.