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Decreto Salva-Casa: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

30 MAGGIO 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” c.d. Salva-Casa.


Il decreto, tra le diverse disposizioni, all’articolo 2, contiene importanti disposizioni riguardanti le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 per finalità sanitarieassistenzialieducative e mantenute in esercizio.

Il piano Salva-Casa stabilisce che tali tipologie di strutture possono rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Ecco un’analisi dettagliata dell’articolo 2 del decreto:

– Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative di settore che influenzano la disciplina dell’attività edilizia, in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato a causa del Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate. Questo avviene in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, qualora vi siano comprovate e obiettive esigenze che ne dimostrino la perdurante necessità.

– Gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

– Il comune territorialmente competente può richiedere la rimozione delle strutture in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, se viene rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti del comma 1.

– Nella comunicazione devono essere indicate le comprovate e obiettive esigenze e l’epoca di realizzazione della struttura, allegando la documentazione.

– Per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento, il tecnico deve allegare la documentazione prevista dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Se non è possibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con tale documentazione, il tecnico incaricato può attestare la data di realizzazione con una propria dichiarazione, assumendosene la responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali previste, comprese quelle del capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

– L’applicazione di queste disposizioni non può limitare i diritti dei terzi e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

– Per le strutture di proprietà delle amministrazioni pubbliche, eventuali oneri connessi al loro mantenimento saranno coperti dalle stesse amministrazioni nell’ambito delle disponibilità destinate a tale scopo dalla legislazione vigente.
 

Il ruolo dei Comuni


Anche se il decreto Salva Casa agevola il mantenimento delle strutture amovibili, esse devono comunque rispettare le normative di settore, comprese quelle antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica. Inoltre, le stesse devono essere conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

I Comuni hanno la facoltà di richiedere la rimozione delle strutture con un provvedimento motivato se non conformi alle prescrizioni.

Gli interessati devono presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata, indicando le esigenze che giustificano la necessità continuativa delle strutture.