Proroghe delle concessioni demaniali marittime: contrasto con il diritto comunitario
8 APRILE 2024
Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto comunitario e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica Amministrazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sez. VII) con la sentenza del 19 marzo 2024, n. 2679.
I rilievi dei giudici amministrativi
Il Consiglio di Stato, in particolar modo, precisa che nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il Comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge. Per i giudici, l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti.
Conclusioni
Sulla base di ciò, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea, la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.