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Artigiani: individuate 45 attività libere, per il cui svolgimento non è previsto il possesso di un titolo abilitativo o di un atto legittimante

6 MARZO 2024

Il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” all’art. 12 comma 12 ha modificato il D.lgs n. 222/2016 (cosiddetto decreto Madia) inserendovi l’articolo 4-bis relativo alla semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana e due nuove tabelle, B.I e B.II che individuano 45 attività artigiane correlate ai relativi codici ATECO per le quali l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione non è di per sé soggetta al rilascio di titoli abilitativi o alla presentazione di SCIA o comunicazione.

 
Tali attività, in quanto artigiane, restano però soggette alla L. n. 443/1985 e, a seconda delle caratteristiche dell’attività stessa e delle attrezzature utilizzate, deve essere comunque verificata l’eventuale ricorrenza di speciali regimi amministrativi o adempimenti previsti dalle normative di settore, come quelli ambientali, di salute e di sicurezza, che prevedano l’espletamento di procedure amministrativa attraverso al SUAP competente per territorio.