Gli addetti ai servizi di controllo di spettacoli e trattenimenti
5 FEBBRAIO 2024
L’art. 3 della L. n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza e disciplina l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, dando una prima formale disciplina di una controversa figura più nota con il termine di “buttafuori”.
Successivi decreti del Ministro dell’interno (6/10/2009; 30/6/2011) hanno stabilito i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio di tale personale, le modalità per la selezione e la formazione dei suddetti, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
La legislazione consente ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all’incolumità delle persone fisiche (tutela) ovvero alla preservazione dell’ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni giuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall’occasionalità dell’intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all’Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia. Ne deriva che l’esercizio di una tale attività da parte dei privati costituisce una indebita assunzione di una funzione pubblica (sanzionabile, quantomeno, a norma dell’art. 347 c.p. – usurpazione di pubbliche funzioni).
Nell’espletamento delle attività previste, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.
Oltre ad avere con sé un documento di identità, devono tenere esposto un tesserino di riconoscimento di colore giallo fluorescente e riportante la dicitura “Assistenza” in caratteri facilmente leggibili.
Le attività dell’addetto ai servizi di controllo sono:
a) controlli preliminari (quali: osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento);
b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico (quali: presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico; verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso; controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti);
c) controlli all’interno del locale (quali: attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone.
Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione agli operatori di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.