24 GENNAIO 2024
La Regione, nel normare i servizi di NCC e taxi, non può introdurre ulteriori requisiti soggettivi per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti (in questo caso l'assenza di carichi pendenti) rispetto a quelli previsti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". (Corte costituzionale 23/1/2024 n. 8)