News

Disciplina dell’attività circense

9 GENNAIO 2024

Si tratta di locali appositamente costruiti o attrezzati occasionalmente destinati a manifestazioni di abilità, forza e coraggio con o senza l’interven­to di animali feroci o domestici.
 
Lo spettacolo si può svolgere in apposite strutture con al centro una pi­sta circolare, all’aperto o in sale teatrali.
 
Le esibizioni possono essere composte da numeri aerei, acrobazie ed equilibrismo al suolo, giocoleria, comicità eccentriche, arte del clown, adde­stramento di animali, arte equestre ed esibizioni di rischio.
 
Per svolgere l’attività è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall’articolo 69 del TULPS, ma se la manifestazione prevede al massimo 200 persone e si svolge entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare sempre al SUAP del luogo dove si svolge l’evento.
 
Se sono previste non più di 200 persone è sufficiente presentare una relazione tecnica re­datta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell’im­pianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
 
Se invece si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste più di 200 persone è necessaria anche la licenza di agibilità di cui all’articolo 80 TULPS.
 
A norma dell’articolo 141 TULPS, inoltre, per gli allestimenti tempora­nei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in da­ta non anteriore a due anni la Commissione ha già rilasciato la licenza di agi­bilità.
 
Resta fermo che devono essere rispettati i limiti previsti in materia di inquinamento acustico e se necessario può essere richiesta un’autorizzazio­ne per attività in deroga alle emissioni sonore.
 
Qualora dovessero essere presenti animali, è necessario allegare alla do­cumentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali.
 
La scheda verrà inoltrata dal SUAP all’ATS, per gli aspetti di competen­za.
 
I doveri dei gestori sono:
 
installare le attrezzature negli appositi spazi predisposti dai comuni;
assicurare che la loro istallazione non costituisca pregiudizi alla pubblica incolumità;
osservare le prescrizioni contenute nella licenza;
non eseguire spettacoli equestri e ginnici senza aver adottato le dovute garanzie di sicu­rezza per il pubblico e per gli attori.
Per gli esercizi ginnici a grandi altezze è obbligatoria la rete di sicurezza.
 
L’articolo 6 della legge 150/1992 prevede che, qualora siano presenti ani­mali pericolosi, è necessaria la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto.