Disciplina dell’attività circense
9 GENNAIO 2024
Si tratta di locali appositamente costruiti o attrezzati occasionalmente destinati a manifestazioni di abilità, forza e coraggio con o senza l’intervento di animali feroci o domestici.
Lo spettacolo si può svolgere in apposite strutture con al centro una pista circolare, all’aperto o in sale teatrali.
Le esibizioni possono essere composte da numeri aerei, acrobazie ed equilibrismo al suolo, giocoleria, comicità eccentriche, arte del clown, addestramento di animali, arte equestre ed esibizioni di rischio.
Per svolgere l’attività è necessaria l’autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall’articolo 69 del TULPS, ma se la manifestazione prevede al massimo 200 persone e si svolge entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare sempre al SUAP del luogo dove si svolge l’evento.
Se sono previste non più di 200 persone è sufficiente presentare una relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
Se invece si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste più di 200 persone è necessaria anche la licenza di agibilità di cui all’articolo 80 TULPS.
A norma dell’articolo 141 TULPS, inoltre, per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in data non anteriore a due anni la Commissione ha già rilasciato la licenza di agibilità.
Resta fermo che devono essere rispettati i limiti previsti in materia di inquinamento acustico e se necessario può essere richiesta un’autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.
Qualora dovessero essere presenti animali, è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali.
La scheda verrà inoltrata dal SUAP all’ATS, per gli aspetti di competenza.
I doveri dei gestori sono:
installare le attrezzature negli appositi spazi predisposti dai comuni;
assicurare che la loro istallazione non costituisca pregiudizi alla pubblica incolumità;
osservare le prescrizioni contenute nella licenza;
non eseguire spettacoli equestri e ginnici senza aver adottato le dovute garanzie di sicurezza per il pubblico e per gli attori.
Per gli esercizi ginnici a grandi altezze è obbligatoria la rete di sicurezza.
L’articolo 6 della legge 150/1992 prevede che, qualora siano presenti animali pericolosi, è necessaria la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal Prefetto.