IL CASO – Spettacolo viaggiante – circo – agibilità
25 SETTEMBRE 2023
» Quesito
Con la presente si chiede se per lo svolgimento di un circo, con tribune per il pubblico ed in area recintata e con n. pubblico previsto fino a n. 200 persone, occorre la commissione di vigilanza.
» Risposta
Il circo equestre rientra fra le attività dello spettacolo viaggiante e quindi il suo utilizzo necessita dell’attribuzione del codice identificativo e del possesso della licenza di cui all’articolo 69 del TULPS intestata al proprietario dell’attrazione ovvero intestatario del citato codice. Lo svolgimento di tale attività necessita della concessione di suolo pubblico, della certificazione di corretto montaggio del circo e dell’ottenimento della licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del TULPS. Nell’ipotesi che la capienza del circo non sia superiore a 200 persone si potrà, ai sensi dell’articolo 141 comma 2 del Regolamento di applicazione del TULPS, far asseverare la agibilità della struttura da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale; superando tale limite sarà necessario l’intervento della commissione di vigilanza.