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Commercio ambulante e trasporto di rifiuti

5 GIUGNO 2023

La Corte di Cassazione Sez. III con la sentenza n. 17394 del 27 aprile 2023 ha chiarito che in tema di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.