Prescrizioni per l’uso dei gonfiabili
18 MAGGIO 2023
In relazione ai numerosi giochi gonfiabili utilizzati in ogni tipo di manifestazione temporanea, o in sede fissa, è bene ricordare che i suddetti per poter essere installati ed utilizzati hanno necessità, in primis, del possesso della licenza dell’art. 69 TULPS riferita all’attrazione; tale licenza consente l’utilizzo del gonfiabile sul territorio nazionale in aggiunta al codice di registrazione dell’attrazione stessa, ma non sostituisce un’altra licenza, anch’essa rilasciata ai sensi dell’art. 69 TULPS, che legittima però lo svolgimento dell’attività di trattenimento pubblico quando il gonfiabile viene posizionato e messo in esercizio.
Quest’ultima, dunque, è la licenza di esercizio di trattenimento pubblico, rilasciata dal competente servizio comunale dopo aver fatto accertare dalla Commissione di vigilanza o dal tecnico abilitato nei casi in cui lo stesso possa sostituire la Commissione, l’incolumità dell’area di svolgimento, il corretto montaggio dell’attrazione, il suo collaudo ed il rispetto in genere di tutte le norme tecniche di riferimento.
In particolare, anche le Commissioni di vigilanza o il tecnico abilitato nel redigere la sua Relazione sostitutiva del parere, degli accertamenti e delle verifiche della Commissione, dovranno conoscere e tenere presente il contenuto della norma UNI EN 14960:2007 “Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”, in vigore dall’8 marzo 2007. La disposizione stabilisce in particolare che i gonfiabili:
debbano avere sei punti di ancoraggio;
debbano essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h.
Qualora, pertanto, sia rilasciata una licenza per spettacolo/trattenimento temporaneo svolto mediante gonfiabili, di cui all’art. 68 o 69 del TULPS, sarà buona cura inserire nella stessa una prescrizione specifica, in riferimento all’art. 9 del TULPS, che imponga all’esercente organizzatore l’attività di spettacolo viaggiante di tenere, nei pressi dell’attrazione, un anemometro per misurare la velocità del vento, questo al fine di poter prontamente sgonfiare l’attrazione in caso di pericolo, nel caso in cui il vento superi la velocità sopraindicata.
Nel caso sia presentata una SCIA, in sostituzione della licenza dell’art. 68 o 69 del TULPS, per eventi fino a 200 persone che si svolgano entro le ore 24 del giorno di effettuazione, tali prescrizioni dovranno essere inserite nel modello di SCIA ed il loro rispetto dovrà essere autodichiarato dall’esercente organizzatore.
L’utilizzo dei gonfiabili può avvenire sia all’interno di edifici che in aree aperte, delimitate o non delimitate, ma in ogni caso, prima di essere messi in funzione e per ottenere la licenza di esercizio temporaneo di trattenimento pubblico, l’organizzatore dell’evento (o il gestore dell’attrazione) dovrà dimostrare che i suddetti sono stati correttamente montati.
Il decreto Ministero dell’interno 16 giugno 2008, modificato dal decreto 13 gennaio 2013, prevede che gli esercenti spettacoli viaggianti siano abilitati a certificare direttamente il corretto montaggio delle proprie attrazioni di spettacolo viaggiante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione. Possono frequentare il corso i gestori “esperti”, ovvero coloro che “siano in possesso della licenza di cui all’art. 69 TULPS per l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni”. Sono considerati gestori esperti anche coloro che abbiano operato “quali preposti, come direttori tecnici o responsabili della sicurezza, alla conduzione o al controllo di una o più attrazioni per delega formale del gestore o del legale rappresentante di un parco di divertimento”.
Il corso di formazione ha durata di 8 ore, 4 ore per le quelle attrazioni classificate nell’elenco ministeriale come “piccole attrazioni”. Per i “non esperti” sono previsti corsi di 16 ore, e 56 ore di tirocinio in affiancamento ad esercente che abbia frequentato i corsi stessi.