Commercio itinerante di impresa agricola
18 MAGGIO 2023
L’attività di commercio da parte di una impresa agricola è disciplinata con D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
L’imprenditore agricolo (singolo o associato) deve essere iscritto nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e può vendere al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettiva azienda, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 228/2001).
Il successivo comma 2 dell’art. 4 così recita: “La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto o destinate alla produzione primaria nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”. Nel comma 4 dello stesso articolo si legge che: “Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ”.
Infine, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato, con risoluzione n. 185666 del 01/04/1977, ha precisato che nessuna norma impone al produttore agricolo di porre in vendita i propri prodotti di persona; pertanto il produttore agricolo, per lo svolgimento dell’attività di vendita, può utilizzare soggetti che agiscono per suo conto e in suo nome e quindi fare ricorso a propri dipendenti, o, come nel caso prospettato, al marito della titolare.