IL CASO – area pubblica – mercato – privato
8 MAGGIO 2023
» Quesito
Per un mercatino senza scopo di lucro, organizzato da una onlus, in una zona privata con accesso al pubblico, quale pratica è necessario far presentare?
» Risposta
Riteniamo che, forse, è l’associazione “non a scopo di lucro” ma non il mercatino, altrimenti si tratterebbe di donazione e non di mercato. Ciò posto l’associazione, che dovrebbe almeno essere iscritta al terzo settore, potrebbe organizzare le attività sulla base e nei limiti di quanto consentito dalla legge regionale che disciplina l’attività di commercio su area pubblica, nel caso di specie Legge regionale del Piemonte 28/1999;e la Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 il cui punto 2.5 stabilisce che i mercatini dei soggetti non professionisti sono suddivisi in 3 diverse tipologie, a), b) e c) a seconda se si tratti di iniziativa comunale, di iniziativa comunale in affidamento a terzi o di iniziativa di terzi. In particolare al punto 1.1. dell’allegato A alla delibera precisa che “1.2 Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa: a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.; b) l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; c) l’attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all’atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento. Nell’ipotesi che il mercatino rientri in una di queste ipotesi non occorre alcun titolo abilitante ma solo concessione di suolo pubblico. Se invece detto mercatino non rientra in queste ipotesi occorre attenersi a quanto indicato nel citato allegato A al punto 2 e seguenti.