IL CASO – commercio area pubblica – spettacolo viaggiante – pagamento concessione
13 APRILE 2023
» Quesito
In vista dell’ annuale fiera patronale del nostro comune con relativa concessione temporanea di suolo pubblico agli operatori che ne hanno fatto richiesta, siamo qui a chiedere lumi circa l’eventuale esenzione dal pagamento della relativa tassa a seguito proroga della legge di bilancio n. 19/2022 ex decreto mille proroghe. Si chiede inoltre se la stessa proroga riguarda l’occupazione di suolo pubblico di spettacoli viaggianti, e/o l’occupazione di suolo pubblico a seguito rilascio di dehors per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
» Risposta
Il D.L. 29-12-2022 n. 198. (cd. decreto milleproroghe 2023) come convertito dalla legge 24 febbraio n. 14 al comma 22-quinquies dell’art. 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni dell’art.9 ter comma 5 del D.L. 137/2020 come convertito dalla L.176/2020 che prevedeva che “la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” Per effetto delle varie norme che si sono susseguite dopo il citato art. 9-ter, comma 5, le disposizioni di semplificazione nelle procedure per autorizzare le occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono state prorogate al 31 dicembre 2023, anche se dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato art. 9-ter potevano essere prorogate soltanto in presenza del pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della L.160/2019 (come stabilito dal DL 21.3.2022), salvo il caso in cui il comune avesse previsto l’esenzione da tale pagamento per le occupazioni già autorizzate ai sensi del citato art. 9-ter comma 5. Anche per lo spettacolo viaggiante al momento gli operatori sono chiamati a corrispondere l’importo previsto, non sussistendo più alcuna esenzione.