17 MARZO 2023
L’organizzazione di un evento presuppone tutta una serie di attività, così schematizzate:
programmazione e progettazione dell’evento:
definizione e descrizione delle attività che si intendono svolgere;
definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi;
definizione delle normative applicabili;
identificazione dei soggetti coinvolti e degli operatori;
predisposizione della documentazione necessaria:
piano di emergenza;
definizione delle esigenze sanitarie che potrebbero verificarsi;
definizione dei livelli di rischio dell’evento;
documentazione attestante la formazione, ovvero l’informazione agli operatori;
piano di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
ottenimento dei titoli abilitativi:
nulla osta del tecnico di parte, ovvero della Commissione di vigilanza;
agibilità ex art. 80 TULPS;
coinvolgimento dell’Unità territoriale 118;
presentazione titoli abilitativi (SCIA, ovvero licenza);
rilascio titoli abilitanti dalla Prefettura e Questura;
Per quanto attiene alle capienze dei locali, fino a 200 persone, gli accertamenti e verifiche sono sostituiti da una relazione di un tecnico professionista, ingegnere, architetto, geometra o perito industriale, iscritti all’albo, che attesta la sicurezza degli impianti del locale. (1)
La Commissione provinciale, poi, esprime un parere sui locali cinematografici e teatrali o circhi equestri con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché per tutti gli altri locali con capienza superiore a 5.000 spettatori.
La Commissione di vigilanza, in quanto organo perfetto, esprime il proprio parere in forma scritta e con la presenza di tutti i componenti.
La Commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
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(1) L’art. 38-bis d.l. n. 76/2020 – disposizione poi prorogata dalla legge n. 52/2022 ha disposto, fino al 21 dicembre 2022, che per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali (teatro, musica, danza, ballo, musicali), che si svolgono in un orario compreso tra le 8:00 e le 23:00, fino ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).