News

IL CASO - ordinanza – manifestazioni sportive – divieti vendita bevande

10 SETTEMBRE 2019

D: Lo scrivente Comune ha necessità di adottare un provvedimento limitativo della vendita/somministrazione di bevande (in contenitori di vetro, in lattine nonché in bottiglie in plastica chiuse e con contenuto alcolico superiore a 5 gradi) all’interno dello stadio comunale , rivolto sia al gestore del bar ubicato all’interno dello stesso, sia agli operatori nel raggio di 250 metri, per tutta la durata della stagione calcistica 2019-2020.
Ciò premesso, si chiede:
– se l’organo competente all?emanazione del succitato provvedimento è il Sindaco o il Dirigente del Suap
– se l’eventuale violazione di tale provvedimento amministrativo comporti una sanzione amministrativa oppure una sanzione di tipo penale (ovvero art.650 c.p.)

R: I riferimenti normativi sulla base dei quali adottare un'ordinanza del Sindaco dipendono dalla motivazione che supporta il divieto. Il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, se finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, da applicare in concomitanza di specifiche manifestazioni e quindi per il periodo strettamente limitato allo svolgimento della manifestazione stessa dovrebbe, a ns parere, essere emanato, ai sensi dell’articolo 54 comma 4,e deve essere emanato, previa comunicazione al Prefetto, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  Per tale provvedimento la sanzione è di tipo amministrativo e quindi la giunta può stabilire un importo da euro 25 ad euro 500 - art. 7.bis del TUELL; occorre infatti tenere presente che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che : a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.” (Tribunale di Bologna, 5 marzo 2012). L'ordinanza è a firma del Sindaco