IL CASO – pubblico spettacolo – agibilità – tecnico comunale
20 FEBBRAIO 2023
» Quesito
In occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dall’amministrazione comunale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri Provinciale effettua il sopralluogo e firma la dichiarazione di idoneità ambientale e strumentale. Si chiede se, in Sua assenza, tali dichiarazioni possano essere validamente firmate dal Segretario Comunale. Ad avviso della scrivente no, in quanto il titolo che abilita alla firma di tali dichiarazioni non è quello di Responsabile del settore, bensì quello di ingegnere.
» Risposta
Salvo che non si tratti della medesima documentazione alla quale noi diamo altra denominazione, a nostro avviso nell’ipotesi di trattenimento servirà la verifica di agibilità del locale o dell’area utilizzata, calcolando sulla base delle indicazioni contenute nella regola tecnica (DM 19/8/1996) la massima capienza dell’area e la sua capacità di deflusso, ciò al fine di determinare la agibilità. Tale certificazione deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo, che potrebbe anche essere l’ingegnere di cui al quesito, purché tale capienza non sia superiore alle 200 persone. In assenza dell’ingegnere comunale la verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del TULPS può essere redatta anche da altro tecnico, purché iscritto all’albo professionale.
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