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IL CASO – spettacolo viaggiante – trenino lillipuziano – trasporto persone

6 FEBBRAIO 2023

» Quesito
Un titolare di licenza di spettacolo viaggiante, che detiene un trenino lillipuziano (con tutta la regolare documentazione di legge), è stato ingaggiato da un’azienda per venire nella nostra città, nel periodo in cui si svolgerà un’importante manifestazione della durata di alcuni giorni, per girare con tale mezzo, a scopo promozionale di uno sponsor, su un percorso stabilito in accordo con la Polizia Municipale locale, facendo salire, senza pagamento di ticket, esclusivamente persone individuate dallo stesso sponsor. Dal momento che non si configurerebbe attività di spettacolo viaggiante vera e propria ma solo promozionale, abbiamo ritenuto che tale attività non rientri nel Tulps e quindi non soggetta al rilascio di autorizzazione. Il titolare della licenza del trenino, tuttavia, insiste che deve avere un’autorizzazione comunale. Nel caso, sulla base di quale normativa dovremmo rilasciare un’autorizzazione?
 
» Risposta
Il trenino lillipuziano a percorso libero rientra fra le medie attrazioni dello spettacolo viaggiante e quindi il titolare sarà in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del TULPS rilasciata dal comune di residenza. Se codesto comune intende consentire lo svolgimento di questa attività pubblicitaria  potrà autorizzare ai sensi dell’articolo 68 del TULPS come svolgimento di una attività di spettacolo viaggiante. Sarà però opportuno verificare che non si tratti di trasporto predeterminato di particolari soggetti da un luogo ad un altro, entrambi prestabiliti, poichè in tal caso si potrebbe rientrare nella normativa di trasporto di persone.