Focus sulla sentenza del TAR Campania-Salerno (Sez. I), 30 aprile 2026, n. 797 sancisce l’annullamento della conferenza di servizi: piano parco e piano paesaggistico non sono in gerarchia e il diniego deve essere motivato con bilanciamento degli interessi
22 MAGGIO 2026
Un’impresa intende realizzare un parcheggio commerciale in un’area costiera protetta della Campania. La conferenza di servizi si conclude con esito negativo, recependo i pareri contrari della Soprintendenza e del Comune. Il TAR Campania-Salerno (Sez. I), con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, annulla l’intera catena provvedimentale: difetto di motivazione, errata lettura del rapporto tra piano parco e piano paesaggistico, interpretazione restrittiva del divieto di movimenti di terra.
Il nodo centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra il Piano del Parco Nazionale e il Piano Territoriale Paesistico. La ricorrente sosteneva la prevalenza del primo sul secondo in base all’art. 12, comma 7, della l. n. 394/1991. Il TAR respinge questa ricostruzione, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenze del 14 giugno 2012, nn. 3515–3518): il rapporto tra i due strumenti non si risolve in termini di gerarchia normativa, bensì di competenza per finalità. Il piano parco tutela i valori naturalistici ai sensi dell’art. 12 della l. n. 394/1991; il piano paesaggistico, disciplinato dagli artt. 135 e ss. del d.lgs. n. 42/2004, presidia i valori paesaggistici, estetici e identitari. Nessuno prevale in astratto: ciascuno opera nel proprio ambito funzionale. Irrilevante, quindi, il criterio cronologico, che regola conflitti tra fonti omogenee, non tra sistemi di tutela distinti. Decisivo anche il rilievo sulla natura delle prescrizioni: solo quelle “immediatamente precettive” del piano parco (lett. a, art. 3 delle NTA) hanno forza sostitutiva; le disposizioni relative alla zona “D” (meramente direttive) non possono prevalere automaticamente sulle norme paesaggistiche.