Immobili condonati: piena legittimità urbanistica e diritto alla ristrutturazione
Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2026, n. 2848
24 APRILE 2026
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848 del 9 aprile 2026, supera il tradizionale orientamento restrittivo e afferma che il condono edilizio conferisce all’immobile lo stesso status giuridico di un titolo abilitativo ordinario.
Il nodo giuridico: cosa cambia per gli immobili condonati
Per decenni, la giurisprudenza amministrativa ha trattato gli immobili oggetto di condono edilizio come soggetti a un regime di legittimità ridotta: sanato l’abuso originario, il proprietario poteva eseguire soltanto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma non opere più significative come la ristrutturazione edilizia. Una limitazione che, nella prassi, si traduceva in un ostacolo concreto alla valorizzazione e alla commercializzazione di un patrimonio edilizio vastissimo, frutto dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003.
La sentenza n. 2848/2026 del Consiglio di Stato, interviene con forza su questo punto, affermando un principio opposto: il condono edilizio conferisce all’immobile piena legittimità urbanistica, equiparandolo a tutti gli effetti a un fabbricato regolarmente assentito. Di conseguenza, su tali immobili sono ammissibili tutti gli interventi edilizi consentiti dalla normativa vigente, inclusa la ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001.