Il Consiglio di Stato (Sez. II), mediante sentenza del 26 marzo 2026, n. 2545, chiarisce le conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione del richiedente
7 APRILE 2026
La pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. II), attraverso sentenza del 26 marzo 2026, n. 2545, ribadisce un principio consolidato: il Comune non può ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, ma ha l’obbligo di svolgere un minimo di verifiche istruttorie quando emergano elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata dal richiedente il titolo edilizio. Il riferimento normativo è l’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi.