Conferenza di Servizi nel procedimento art. 38 del Codice Appalti
L'analisi dell'esperta Valeria Tarroni sul parere del MIT n. 4068 del 2 marzo 2026
26 MARZO 2026
Con il parere n. 4068 del 2 marzo 2026 il Servizio Supporto Giuridico del MIT ha risposto al seguente quesito “Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38 del d.lgs. 36 del 2023 esistono delle Amministrazioni non assoggettate alle tempistiche per l'emissione dei pareri di propria competenza (ad esempio cito gli uffici del Ministero della Cultura nelle loro diverse declinazioni o l'ASL) oppure il perimetro previsto dalla norma (anche in tema di richieste di proroghe o integrazioni, ben definiti dall'articolo 38 anche nei richiami alla legge 241 del 1990) è tassativo per qualunque Amministrazione chiamata ad esprimersi, senza eccezione alcuna?”
In Conferenza art. 38 del Codice Appalti tutte le Amministrazioni hanno la stessa tempistica
Il Supporto Giuridico del MIT, dopo aver richiamato le finalità di semplificazione, di accelerazione e coordinamento delle norme (d.P.R. n. 383 del 1994, art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e art. 44 d.l. 77 del2021) per la localizzazione di opere pubbliche di interesse statale e operato la lettura sistematica dell’art. 38 del D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti), ha chiarito che:
tutte le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi devono esprimere le proprie determinazioni con la medesima tempistica prevista dall’art. 14-bis (in modalità asincrona) della L. 241/1990.
Il procedimento
Avvio e termine di conclusione: il procedimento si avvia con la convocazione della conferenza di servizi in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e si conclude entro il termine massimo di 60 giorni dalla convocazione;
Proroga: è possibile una sola proroga, non superiore a 10 giorni, e solo su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.). In caso di proroga, il termine massimo della conferenza non può essere superiore a 70 giorni;
Silenzio-assenso e dissenso non motivato: nel caso in cui le amministrazioni non si siano espresse entro il termine di conclusione della conferenza o nel caso di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza, l’assenso si considera comunque acquisito;
Dissenso qualificato e costruttivo: tutte Amministrazioni partecipanti alla Conferenza (incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale), in caso in caso di dissenso devono indicare prescrizioni adeguate ai fini del suo superamento, proporzionate all’intervento da realizzare e le misure che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso.
Infine il parere specifica che, essendo il procedimento della Conferenza di Servizi sopra descritto caratterizzato da logiche di semplificazione amministrativa, di accelerazione procedimentale e di collaborazione istituzionale non formale, trova applicazione nella generalità dei casi atteggiandosi a sede prioritaria, privilegiata e partecipata costruttivamente dalle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici per la realizzazione dell'opera, le cui modalità. Uniche eccezioni dall’applicazione del procedimento quelle espressamente previste dal comma 2 de al comma 14 dell’art. 38 del Codice Appalti.