Bonus facciate: quando una attestazione falsa sull’avvio dei lavori apre la strada alla truffa ai danni dello Stato
La Cassazione, con la sentenza n. 8573/2026, chiarisce i presupposti dello sconto in fattura e i profili penali delle dichiarazioni non veritiere
20 MARZO 2026
La Corte di cassazione, con la sentenza del 4 marzo 2026 n. 8573, interviene con una presa di posizione netta sul funzionamento dei bonus edilizi, in particolare sul bonus facciate. La falsa attestazione dell’avvio dei lavori è idonea a integrare l’inganno nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, disciplinato dall’art. 121 del d.l. 34/2020 e rafforzato dalle norme antifrode, non si esaurisce in un passaggio formale. La documentazione richiesta, visto di conformità e asseverazioni tecniche, deve rappresentare una situazione reale. Tra questi elementi rientra anche l’effettivo avvio, almeno iniziale, degli interventi.
La Corte sottolinea che non è rilevante il dibattito sull’interpretazione delle circolari o delle prassi amministrative. Ciò che conta è la funzione concreta della dichiarazione resa: se il sistema richiede l’attestazione dell’avvio lavori e questa viene falsificata, l’inganno si realizza comunque.