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Tolleranze di cantiere, la novità del “Salva Casa” non vale per gli immobili condonati

Sentenza del TAR Lazio (Sez.II-quater) del 2 febbraio 2026 n. 2054: chiarimento dei limiti del Testo unico edilizio

19 FEBBRAIO 2026

Il TAR Lazio (Sez.II-quater), con la sentenza del 2 febbraio 2026 n. 2054, ha ribadito un principio destinato a incidere in modo significativo sull’applicazione del decreto “Salva Casa” in materia di immobili condonati. Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’articolo 34-bis del DPR 380/2001, così come modificato dal dl n. 69/2024, convertito nella legge n. 105/2024.

 
I giudici amministrativi hanno chiarito che le tolleranze di cantiere riguardano esclusivamente scostamenti marginali dalle misure previste in un progetto assistito da un titolo edilizio legittimo. Non possono invece essere invocate per sanare opere completamente nuove, ulteriori e difformi rispetto al progetto originario, soprattutto quando comportano modifiche della sagoma dell’edificio e siano state realizzate in assenza di un valido titolo abilitativo. Nel caso esaminato, le opere contestate non si limitavano a variazioni dimensionali minime, ma integravano ampliamenti strutturali e nuovi manufatti.