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Ai fini della presentazione della CILA superbonus non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile

Approfondimento sulla sentenza del TAR Sicilia, Catania (Sez. I) del 29 dicembre 2025 n. 3748

11 FEBBRAIO 2026

La presentazione della CILA Superbonus (CILAS) non comporta l’obbligo, per il proprietario, di attestare lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del Testo Unico dell’Edilizia. Lo chiarisce in modo netto una recente sentenza del TAR Sicilia, richiamando l’art. 119, commi 13-ter e 13-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 
La norma, introdotta per favorire la massima semplificazione degli interventi legati al Superbonus, prevede infatti che, a differenza degli altri titoli edilizi, la CILAS non richieda tale attestazione, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di valutare successivamente la legittimità dell’immobile. Il principio è stato ribadito dalla sentenza del TAR Sicilia, Catania (Sez.I) del 29 dicembre 2025 n. 3748.