Il divieto prosecuzione attività con SCIA richiede il contraddittorio?
a cura di Valeria Tarroni
10 FEBBRAIO 2026
Prima di emettere il provvedimento di decadenza e divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa con la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), si applica l’art. 10-bis della legge 241/1990?
Il Consiglio di Stato esprime principi generali sulla natura giuridica della SCIA (non rileva se per attività commerciale o edilizia) e sul procedimento in caso di adozione di provvedimenti inibitori che è utile riportare, senza entrare nel merito del caso specifico che ha originato il ricorso.
Scopo dell’art. 10-bis della l. 241/1990
L’articolo 10-bis della legge n. 241 del 19902 (legge generale in materia di procedimento amministrativo) ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’interessato all’esercizio del potere amministrativo in sede di divieto dell’attività, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva.
Le ricadute positive di tale fase partecipativa, si apprezzano oltre che per l’acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione, anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.
Natura giuridica della SCIA ed esclusione della comunicazione di preavviso di rigetto
La SCIA non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo che si conclude in forma tacita, ma è una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge.
Ciò induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori. Il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della PA e, pertanto, la SCIA non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’Amministrazione.
Conclude pertanto il Consiglio di Stato che, in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione, in caso di adozione di provvedimenti inibitori.
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NOTE:
1 Cons. Stato, sez. V, 18/02/2019, n. 1111
2 Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione.