Soppalco: serve il permesso di costruire, la Cassazione riconosce la ristrutturazione pesante
La Corte di Cassazione, (Sez. III), con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 35217 ribadisce che costituisce reato l’assenza di un titolo edilizio. L’aumento della volumetria è da calcolare anche se l’intervento è interno
7 NOVEMBRE 2025
La recente Sentenza della Corte di Cassazione, sede penale (Sez. III), 29 ottobre 2025, n. 35217 conferma un principio edilizio inestinguibile: la necessità di possedere il titolo edilizio, anche qualora l’eventuale aumento della volumetria fosse dovuto a un intervento interno. La costruzione del soppalco nel sottotetto configura come ristrutturazione pesante.
Contesto del caso
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un privato condannato in primo grado dal Tribunale e in appello dalla Corte di Catanzaro per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un soppalco all’interno di un sottotetto non abitabile, mutandone la destinazione a vano residenziale e alterando il prospetto dell’edificio con l’apertura di nuove finestre.
L’imputato era stato ritenuto responsabile di reati edilizi e antisismici ai sensi degli artt. 44, 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/2001. Avverso la decisione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui la mancata configurabilità del reato edilizio per assenza di aumento volumetrico, la non rilevanza antisismica dell’intervento e l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di perizia e di applicazione dell’art. 131-bis c.p.