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Piano Casa: il Consiglio di Stato esclude il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire

Focus della sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. IV), del 25 giugno 2025, n. 5508
 

1 AGOSTO 2025

Il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza del 25 giugno 2025, n. 5508 ha chiarito che l’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi del Piano Casa non può essere considerata alla stregua di una richiesta sottoposta al regime del silenzio-assenso. Contrariamente a quanto avviene per le normali pratiche edilizie, infatti, la normativa che regola i permessi di costruzione in ambito Piano Casa non contempla il silenzio-assenso, ma piuttosto il silenzio-inadempimento.


Silenzio-inadempimento: la differenza con il silenzio-assenso

Il Piano Casa, che consente interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici per incentivare il settore dell’edilizia, è regolato da normative eccezionali, sia a livello nazionale che regionale. La legge stabilisce la possibilità di eseguire modifiche urbanistiche significative, ma tali modifiche sono, per definizione, difformi rispetto agli standard urbanistici preesistenti. Di conseguenza, il permesso di costruire richiesto in queste circostanze non può essere soggetto alla formazione automatica del titolo edilizio tramite silenzio-assenso.
In tale contesto, la normativa di cui all’art. 20, comma 8 del Testo Unico sull’Edilizia (d.P.R. 380/2001), che consente la formazione automatica del titolo edilizio attraverso il silenzio-assenso, si applica unicamente ai titoli edilizi ordinari. L’intervento previsto dal Piano Casa, che può prevedere incrementi volumetrici o modifiche agli assetti urbanistici, richiede un esame esplicito e un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità amministrativa.

Le specificità del Piano Casa: norme eccezionali non soggette a interpretazione estensiva

Le disposizioni relative al Piano Casa sono considerate eccezionali, e come tali non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico. L’intervento edilizio che comporta deroga alle normative urbanistiche necessita di una valutazione espressa da parte dell’amministrazione, in quanto implica modifiche significative al paesaggio urbano e può avere effetti rilevanti sull’assetto territoriale. L’approvazione automatica dei permessi, quindi, non è compatibile con la natura eccezionale di queste opere.
Secondo il Consiglio di Stato, l’istanza di permesso di costruire presentata nell’ambito del Piano Casa non può essere paragonata alle normali procedure edilizie, dove, in alcuni casi, il silenzio-assenso può scattare dopo il termine del periodo di valutazione senza risposta da parte dell’amministrazione. Questo principio è stato confermato anche in altre sentenze relative a specifiche leggi regionali come quelle della Campania e di altre regioni, dove il Piano Casa si applica in modo altrettanto rigoroso, escludendo qualsiasi forma di silenzio-assenso.
Il Piano Casa richiede un’autorizzazione esplicita da parte dell’amministrazione prima che vengano avviati gli interventi edilizi. La possibilità di ottenere il permesso di costruire attraverso il silenzio-assenso non è ammessa, data la peculiarità e l’eccezionalità degli interventi, che possono alterare l’assetto urbanistico preesistente. Pertanto, ogni richiesta di permesso ai sensi del Piano Casa deve essere esaminata in modo dettagliato e autorizzata esplicitamente dalle autorità competenti.
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