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Immobili confiscati: legittimo lo sgombero a fini pubblici

Focus sulla sentenza del TAR Lazio (Sez. I) del 16 giugno 2025, n. 11691
 
 
 
 

31 LUGLIO 2025

In materia di immobili confiscati, segnaliamo la recente sentenza del TAR Lazio (Sez. I) del 16 giugno 2025, n. 11691, con cui è stata sancita la legittimità dell’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), una volta intervenuta la confisca definitiva dell’immobile.
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale già espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 720/2025): il diritto individuale all’abitazione del soggetto che occupava l’immobile cede di fronte alla superiore esigenza pubblica di restituire il bene alla collettività. Tale posizione si fonda sul dettato del codice antimafia, che mira a reinserire beni e imprese nel circuito legale, con finalità sociali e di interesse generale.

Il ruolo complesso dell’Anbsc nella gestione e destinazione dei beni


La missione dell’Anbsc è estremamente articolata: i beni, una volta confiscati in via definitiva, entrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e vengono presi in carico dall’Agenzia, che deve individuarne una destinazione utile e sostenibile. Il compito si complica per l’elevato numero di immobili e aziende sequestrate, spesso in condizioni critiche, e per le lunghe tempistiche procedurali che ne ostacolano un rapido riutilizzo. Il report del CNEL di marzo 2025 sottolinea l’importanza di interventi strutturali e propone l’introduzione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore, in base al decreto legislativo 161/2017, al fine di velocizzare l’assegnazione e garantire l’effettivo impiego dei beni per scopi sociali.

Il Terzo settore come risorsa ancora sottoutilizzata


Nonostante l’apertura sperimentale dell’Anbsc al coinvolgimento diretto del Terzo settore con il bando del 2020, i risultati restano modesti: su 1412 beni proposti, solo il 19% è stato effettivamente assegnato, a conferma che i beni messi a disposizione erano in larga parte “inoptati” dagli enti pubblici. Eppure, la normativa vigente (d.lgs. 117/2017, art. 55) e la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 131/2020) indicano chiaramente la strada di una collaborazione paritaria tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118 della Costituzione. Una maggiore valorizzazione di questa sinergia potrebbe rafforzare l’efficacia dell’azione antimafia e trasformare i beni confiscati in veri strumenti di rinascita per i territori.