News

Nuovo accertamento compatibilità paesaggistica - chiarimenti del MIC

Il Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con la Circolare n. 19 del 2 aprile 2025 ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 36-bis introdotto nel dpr 380/2001 dal c.d. “Salva-casa” D.L. 69/2024 

10 APRILE 2025

di Valeria Tarroni

Il Ministero della Cultura – Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con la Circolare n. 19 del 2 aprile 2025 ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 36-bis introdotto nel dpr 380/2001 dal c.d. “Salva-casa” D.L. 69/2024 convertito con modifiche dalla L. 105/2024, che reca nuove disposizioni in ordine all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche con riferimento all’art. 167, comma 4 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

I riferimenti normativi sono:

l’art. 36-bis, comma 4, del dpr 380/2001 (TUE) che ha introdotto una nuova disciplina per l’accertamento di compatibilità paesaggistica per taluni abusi anche con la creazione di superfici utili e di volume o l’aumento di quelli legittimamente realizzati;

l’art. 167, comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 (Codice per i beni culturali e per il paesaggio) che consente la sanatoria paesaggistica solo per abusi “minimi” che non devono aver determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati;

l’art. 183, comma 6 del D.lgs. 42/2004 che prevede che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del Codice BCP se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Scopo della Circolare del MIC è di rendere uniforme l’applicazione della nuova disciplina dell’art. 36-bis del TUE da parte delle Soprintendenze.

Confronto tra la nuova disciplina dell’art. 36-bis, comma 4 del TUE e l’art. 167, comma 4 lett. a) del Codice 

La Circolare rileva che dal confronto testuale delle due disposizioni emerge che l’art. 36-bis, comma 4, introduce una ipotesi di rilascio ex post e pertanto in sanatoria del parere vincolante relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati, esclusivamente nei casi di cui ala comma 1 dell’art. 36-bis medesimo, esclusi dall’art. 167, comma 4 lett. a) del Codice. 

Le due norme appaiono disallineate ma il contrasto è soltanto apparente e può essere risolto applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. 

La Circolare chiarisce che all’art. 183, comma 6 del Codice BCP deve essere riconosciuto una funzione programmatica che, in quanto tale, non è in grado di incidere sui superiori principi dell’ordinamento che disciplinano la successione delle leggi nel tempo.

Chiarisce inoltre che l’art. 36-bis del TUE non deroga ai principi del Codice in quanto il parere delle Soprintendenze mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio, pertanto, non sussiste alcun contrasto con l’art. 183, comma 6, del Codice. Inoltre, in considerazione del criterio cronologico, l’art. 36-bis trova piena applicazione, anche in mancanza di un richiamo derogatorio dell’art. 167, comma 4, del Codice al suo interno.

Il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica, non esclude, infatti, che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento.

Al di fuori, pertanto, delle ipotesi tassativamente previste dal comma 1 dell’art. 36-bis del TUE, trova piena applicazione l’art. 167 del Codice BCP. Restano fermi, in ogni caso, i principi sanzionatori e di rimessa in pristino in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica.

Vincoli sopravvenuti

Per le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo la Circolare precisa che è necessario procedere alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, come previsto dall’art. 36-bis, comma 4 del TUE.

Richiamo alle Soprintendenze ad esprimere il parere nei termini

Nelle considerazioni conclusive la Circolare evidenzia la necessità di dare corretta applicazione al Testo Unico Edilizia richiamando le Soprintendenze ad esprimere il parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, spirati i quali si intende formato il silenzio assenso (la Soprintendenza non è più titolata ad esprimersi) e il dirigente o responsabile dell’ufficio procedente può provvedere autonomamente.

Allegato: Circolare del MIC n. 19 del 2 aprile 2025