8 APRILE 2025
di V, Tarroni
(TAR ABRUZZO – L’AQUILA, SEZ. I – sentenza 3 aprile 2025 n. 163)
La proroga dell’ordinanza di demolizione da 90 fino al massimo di 240 giorni, trova la sua disciplina nel comma 3, seconda parte, dell’art. 31 del dpr 380/2001 novellato dal D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024 c.d. “Salva-Casa”. Non può essere concessa se il destinatario dell’ordine di demolizione è una società commerciale.
Il proprietario di un terreno impugna il provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la sospensione per un anno dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione ingiunta al confinante, che aveva realizzato manufatti abusivi adibiti a deposito attrezzi e mezzi per la propria società commerciale. Il termine per demolire era stato in precedenza già oggetto di differimenti per effetto di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti in sede cautelare.
Nel ricorso il confinante contestata la legittimità del provvedimento asserendo la mancanza delle condizioni di legge per la proroga dell’ordine di demolizione e la mancanza delle finalità perseguite dall’art. 31 del dpr 380/2001, ravvisando il solo interesse della società commerciale di continuare a disporre di beni aziendali abusivi per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Il TAR Abruzzo –L’Aquila, sentenza n. 163/2025Il accoglie il ricorso con le argomentazioni seguenti.
L’ordinanza di demolizione è un provvedimento sanzionatorio ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi.
La disposizione, introdotta con d.l. n. 69/2024 (convertito in l. 105/2024 in vigore dal 27.7.2024), prevede eccezionalmente che il termine perentorio di novanta giorni prescritto per la demolizione delle opere abusive: “può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.
Il Comune non avrebbe potuto prorogarlo perché il destinatario dell’ordine di demolizione è una società commerciale e non ricorrono, neppure in astratto, “comprovate esigenze di salute” o “gravi situazioni di disagio socio-economico” o condizioni di “assoluto bisogno” che, per ragioni solidaristiche, hanno indotto il legislatore a introdurre un temperamento degli effetti perentori dell’ordine di demolizione, quando essi siano incompatibili con la tutela dei diritti assoluti di coloro che occupano l’immobile abusivo.
La sospensione dell’ordinanza di demolizione non può essere invocata ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990 che disciplina la sospensione dell’efficacia del provvedimento ad effetti sostanziali istantanei (tale non è l’ordine di demolizione se non ai fini dell’impugnazione).
Ammettere la sospensione dell’ordinanza di demolizione per le ragioni indicate nell’art. 21 quater, diverse e meno stringenti di quelle che eccezionalmente consentono di prorogare il termine per ottemperarvi, equivale ad abrogare in via interpretativa la disposizione dell’art. 31 comma 3, che invece limita la proroga a casi particolari, tipici e tassativi, restando tutti gli altri su un piano recessivo al cospetto dell’interesse pubblico all’ordinato governo del territorio. mentre l’art. 31, comma 3, non interviene sull’efficacia dell’ordine di demolizione, già differita per legge, ma sulla durata del termine assegnato per ottemperarvi.
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it