
Restauro e ristrutturazione edilizia: la differenza della natura giuridica tra conservazione e trasformazione
Nel settore dell'edilizia, la distinzione fra restauro conservativo e ristrutturazione edilizia si fonda principalmente su un criterio funzionale e non soltanto tecnico-operativo
7 APRILE 2025
Nel settore dell’edilizia, la distinzione fra restauro conservativo e ristrutturazione edilizia si fonda principalmente su un criterio funzionale e non soltanto tecnico-operativo. Entrambe le categorie possono prevedere interventi analoghi, anche di natura strutturale, ma con obiettivi nettamente diversi. Il restauro e risanamento conservativo mira a preservare l’identità originale dell’edificio, consentendo anche interventi di sostituzione sistematica di parti strutturali purché sia garantito il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie. Al contrario, la ristrutturazione edilizia si caratterizza per la volontà di trasformare profondamente l’organismo edilizio preesistente, modificandone morfologia, aspetto e consistenza fisica.
Il quadro normativo e le precisazioni del Consiglio di Stato
A chiarire ulteriormente la questione è intervenuto il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la recente sentenza n. 2487 del 25 marzo 2025, ribadendo come la distinzione tra le due tipologie di interventi edilizi sia stabilita dall’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, che fissa criteri generali e imprescindibili. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, un intervento può essere considerato di restauro conservativo soltanto se mantiene inalterati gli elementi essenziali dell’edificio preesistente. Al contrario, interventi che comportano alterazioni significative della morfologia originale, modificandone l’identità architettonica e strutturale, devono essere inquadrati nell’ambito della ristrutturazione edilizia.
La sentenza precisa inoltre che l’eventuale mutamento della destinazione d’uso di un immobile può rientrare nel restauro conservativo soltanto qualora sia compatibile con il mantenimento degli elementi distintivi originari dell’edificio, tutelandone così l’identità e il valore storico-culturale.
Impatto sul territorio e competenze degli enti locali
È importante sottolineare che la valutazione di un intervento edilizio deve essere fatta in maniera globale, evitando frazionamenti che possano portare a interpretazioni ambigue. Inoltre, né le Regioni né i Comuni possono autonomamente definire o alterare la qualificazione di queste opere, poiché la disciplina normativa nazionale dettata dal D.P.R. n. 380/2001 è vincolante. Tale impostazione assicura uniformità e chiarezza interpretativa su tutto il territorio nazionale, garantendo così una gestione coerente del patrimonio edilizio.