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Procedure semplificate per la conferenza di servizi estese al 31/12/2026

L’art. 10, comma 4, del Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, c.d. “Decreto Legge sulla PA” (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/3/2025), in vigore dal 15/3/2025 estende a tutte le conferenze di servizi decisorie, fino al 31 dicembre 2026

28 MARZO 2025

Di Valeria Tarroni

L’art. 10, comma 4, del Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025, c.d. “Decreto PA” (pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/3/2025), in vigore dal 15/3/2025 estende a tutte le conferenze di servizi decisorie, fino al 31 dicembre 2026, l’operatività delle regole semplificate e accelerate previste dall’art. 13 del D.L. n. 76/2020 (riduzione termini, previsione di una riunione conclusiva definitiva e del dissenso “costruttivo” ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, ecc.), introdotte in origine in via straordinaria e che erano efficaci a seguito di varie proroghe fino al 31 dicembre 2024[1].

Il D.L. 25/2025 deve essere convertito in legge entro il prossimo 13 maggio. Il Disegno di Legge di conversione DDL 2308/C è già sottoposto alle audizioni in Commissione Affari Costituzionali.

Si riporta il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 25/2025

“Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”

Si riporta l’art. 13 del D.L. 76/2020 con evidenziate, al comma 1, le modifiche apportate dal D.L. 25/2025 

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2026, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: 

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; 

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferi(ito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
 Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale)). 

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. 

Note

[1] Il termine della disciplina speciale transitoria della Conferenza di Servizi inizialmente fissato al 31/12/2021, è già stato prorogato:

  • una prima volta al 30/06/2023 (dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con modiche con L. 108/2021);
  • una seconda volta al 30/6/2024 (dal D.L. 13/2023 convertito con la L. 41/2023 “c.d. Legge PNRR TER;
  • una terza volta al 31/12/2024(dall’art. 12, comma, 6 del D.L. 19/2024 convertito dalla L. 56/2024).