
Decadenza vincoli espropriativi e obbligo della pubblica amministrazione di “reintegrare” la disciplina urbanistica
La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto.
20 MARZO 2025
di Valeria Tarroni
(TAR SICILIA – PALERMO, Sez. IV, sentenza 24 febbraio 2025 n. 450)
La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto. Ciò deve avvenire con l’adozione di specifica variante per quella particolare zona rimasta priva di disciplina urbanistica, sena attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure della nuova pianificazione urbanistica generale.
Il caso
A seguito della scadenza dei vincoli preordinati all’esproprio derivanti dal piano regolare generale, i proprietari di un’area (destinata parte a “viabilità” e parte a “ville e giardini pubblici”) divenuta “zona bianca” priva di destinazione urbanistica, rivolgono istanza al Comune di ri-tipizzazione dell’intera area a zona “B” o di altra ritenuta opportuna.
Il Comune, con deliberazione della Giunta, rigetta la domanda negando l’avvio del procedimento di variante urbanistica parziale, con la motivazione che “
il procedimento non sarebbe giustificato da presupposti di imprescindibilità, e impellenti esigenze non rinviabili o necessità di corrispondere a norme legislative richiamati dalle linee guida per la redazione del PUG”.
Il ricorso
Il provvedimento di rigetto viene impugnato innanzi al TAR- Palermo che con sentenza n. 450/2025 lo annulla.
La motivazione principale addotta dai ricorrenti si incentra
sull’obbligo dell’Amministrazione di assegnare una nuova destinazione urbanistica all’area divenuta zona bianca a seguito della scadenza del vincolo espropriativo, non essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista entro il termine di anni cinque dall’apposizione del vincolo (art. 9 dpr 327/2001)
Per l’Amministrazione comunale l’adozione di una variante parziale sarebbe esclusa nelle more della redazione del P.U.G.
I giudici del TAR-Palermo non condividono la tesi dell’Amministrazione in quanto si pone in contrasto con la regola secondo cui i vincoli urbanistici, se di natura espropriativa, imposti dallo strumento urbanistico generale su beni determinati hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9, commi 2 e 3 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: “
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade …”).
Si legge nella sentenza:
“
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha da tempo aderito,
la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione.
L’adempimento dell’obbligo di conferire la nuova qualificazione urbanistica non può essere eluso per ragioni di opportunità determinando il protrarsi di una situazione incompatibile con le garanzie costituzionali che assistono il diritto di proprietà.
Né il doveroso avvio del procedimento di redazione del P.U.G. costituisce adempimento dell’obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante.
L’adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può, infatti, essere dato soltanto attraverso l’adozione della specifica ed immediata normazione di quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell’intero piano urbanistico (in tal senso, la costante giurisprudenza, anche di questo TAR: ex multis, IV, 14 maggio 2024, n.1617; id. IV, 26 marzo 2024, n.1091; id. III, 3 agosto 2020, n.1750; id., III, 23 settembre 2016, n. 2260; cfr. anche C.g.a., 16 febbraio 2021, n. 114; Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 585).”
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it