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Opere di urbanizzazione a scomputo oneri: obbligo di inserimento nella programmazione triennale

Il MIT – Servizio Contratti Pubblici – Supporto Giuridico, con la risposta resa in data 30/1/2025 al quesito 3149, ha chiarito che le opere di urbanizzazione a scomputo (totale o parziale) degli oneri concessori da realizzarsi da parte di privati, devono essere obbligatoriamente inserite negli strumenti della programmazione triennale dei lavori pubblici.
 

26 FEBBRAIO 2025

di Valeria Tarroni

(MIT - Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico. Risposta a quesito 3149 emessa il 30/1/2025)

Il MIT – Servizio Contratti Pubblici – Supporto Giuridico, con la risposta resa in data 30/1/2025 al quesito 3149, ha chiarito che le opere di urbanizzazione a scomputo (totale o parziale) degli oneri concessori da realizzarsi da parte di privatidevono essere obbligatoriamente inserite negli strumenti della programmazione triennale dei lavori pubblici.

L’art. 1 dell’allegato I.12 laddove esclude l’applicazione dell’art. 37 del D.lgs. 36/012 va letto in combinato disposto con l’art. 13, comma 7 che prevede l’applicazione delle norme di cui al D.lgs. 36/2013 anche per i lavori pubblici da realizzarsi  da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di ogni altro titolo abilitativo, che assumo in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 del dpr 380/2001 e dell’art. 28 della L. 1150/1942 in regime di convenzione. 

A seguire si riportano per esteso quesito e risposta pubblicati al link:

 https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3149

Quesito

Oggetto: Programmazione triennale e opere di urbanizzazione a scomputo

L'art. 1 dell'allegato I.12 del D. Lgs. 36/2023 prevede che, per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, non trovi applicazione, tra gli altri, l'articolo 37. Al paragrafo 2.4.1.1 delle "Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 36 D. Lgs. 36/2023" (21 marzo 2024) si legge invece che le opere di urbanizzazione, anche in parte, a scomputo di oneri di concessione debbano essere considerate come investimento pubblico e che quindi debbano essere inserite in programmazione. L'indicazione sulla tipologia di risorsa privata da inserire nel programma inoltre, parrebbe fugare ogni dubbio sull'obbligo dell'inserimento delle opere di urbanizzazione nel programma triennale del lavori pubblici. La medesima indicazione è riportata anche al paragrafo 2.6 delle istruzioni succitate. Quanto sopra pare quindi in contrasto con quanto previsto dall'allegato I.12 del Codice. Si domanda pertanto se l'indicazione in merito alle opere di urbanizzazione a scomputo sia quella dell'inserimento o no nella programmazione triennale. Inoltre, in caso affermativo, come va trattata l'eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione non a scomputo facenti parte, insieme alle opere a scomputo, di un progetto unitario?

Risposta

L’art. 1 dell’Allegato I.12, da voi richiamato, laddove esclude l’applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023 relativo alla programmazione deve essere letto in combinato disposto con l’art. 13, comma 7, che nel delimitare l’ambito di applicazione del Codice medesimo, prevede l’applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 36/2023 anche per i “lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”. Da questo punto di vista si evidenzia che nelle disposizioni di cui all’art. 37 si fa riferimento ai “lavori” e pertanto l’ambito della programmazione deve pertanto intendersi esteso a tutti i lavori pubblici e non solo ai “contratti di lavori”. La ratio relativa dell’esclusione di cui all’art. 1 All.I.12 risiede nella natura privatistica del soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante, mentre le Istruzioni di ITACA fanno riferimento alla permanenza in capo all’Amministrazione comunale dell’obbligo di inserire gli interventi in questione negli strumenti di programmazione per le ragioni ivi indicate, ovvero per il coinvolgimento di risorse pubbliche derivanti da un mancato introito per l’Erario, “anche allorquando si presenta la fattispecie di cui al citato art. 13, comma 7, D.Lgs. 36/2023.” In particolare nella scheda D dell’allegato I.5 al codice, l’opera a scomputo dovrà essere indicata come caso di apporto di capitale privato (selezionando la voce “altro” della tabella D.4). Infine si ricorda che le cosiddette “opere di urbanizzazione a scomputo” rientrano nell’ambito di obbligatorietà del codice unico di progetto – CUP come da faq al seguente link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/faq/.