17 FEBBRAIO 2025
La sentenza del TAR Veneto, Venezia, n. 2784 del 25 novembre 2025 stabilisce che un ripostiglio in legno di dimensioni ridotte e ancorato stabilmente al suolo tramite fondazioni in calcestruzzo può rientrare nella categoria di edilizia libera se rispetta la normativa tecnica di settore e il regolamento edilizio locale. Nonostante l'ancoraggio fisso, la sua limitata volumetria e il suo uso esclusivo come deposito di attrezzi e piccoli oggetti non ne alterano il carattere temporaneo, rendendo non necessaria l'acquisizione di un titolo abilitativo preventivo come una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Il TAR ha accolto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione del manufatto, sottolineando che l'ingombro minimo e le caratteristiche del ripostiglio non comportano una trasformazione urbanistica del territorio tale da richiedere una nuova costruzione con relativa autorizzazione. Questo caso ribadisce l'importanza di considerare le specifiche funzionali e strutturali delle costruzioni minori nel contesto dell'edilizia libera, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che potrebbero imporre oneri amministrativi ingiustificati agli proprietari.