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Modesti manufatti per animali domestici: è attività edilizia libera
Il Glossario Unico dell’Edilizia, introdotto con il D.M. 2 marzo 2018 in attuazione del D.Lgs. n. 222/2016, individua le principali opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo ma nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
16 DICEMBRE 2024
di M. Petrulli
Il Glossario Unico dell’Edilizia, introdotto con il D.M. 2 marzo 2018 in attuazione del D.Lgs. n. 222/2016, individua le principali opere che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo ma nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004).
In particolare, la tabella Allegato A al D.M., al punto n. 47, menziona le attività di “…installazione, sostituzione, riparazione, rinnovamento…” di “Ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione”, le quali sono dunque da considerarsi realizzabili in regime di edilizia libera in quanto da ricondursi alla disciplina di cui all’art. 6, comma 1, let. e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001.
Vediamo alcuni esempi concreti, tratti dalla casistica giurisprudenziale.
La posa di una voliera
Come si evince dal glossario contenente l’elenco – non esaustivo – delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (punto 47 dell’allegato), le voliere sono espressamente indicate tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, che richiama “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (tra cui rientrano anche le voliere), qualificandoli come interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 2 novembre 2021, n. 6839.
Non si può neanche ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica: infatti, appare applicabile alle voliere il punto A. 19 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017, che esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per: “palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.”
Le gabbie metalliche utilizzate come ricovero per cani
Le gabbie metalliche, utilizzate come ricovero per cani, devono ritenersi escluse dal novero delle opere edilizie la cui realizzazione richiede il previo rilascio di titolo edilizio ex art. 10 del d.P.R. 380/2001, con conseguente sanzione ripristinatoria in caso di costruzione abusiva: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 4 ottobre 2022, n. 6144.
Rileva in tal senso il “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera” adottato ai sensi dell’art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”) che al punto 47 comprende proprio la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione” cosicché, non essendo contestata la specifica funzione del predetto manufatto, peraltro pienamente compatibile con la descrizione di forme, volume e materiali della struttura, tali opere devono ritenersi assoggettate al regime dell’edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
La realizzazione di un modesto pollaio e della cuccia del cane
Come affermato in passato dalla giurisprudenza (TAR Molise, sez. I, sent. 13 marzo 2015, n. 93), “Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione del pollaio se si tratta di opera di modesta entità, accessoria rispetto all’abitazione principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico”.
Del resto, nel “Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera”, ex art. 1 del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2/03/2018 (“Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”), è prevista, appunto nell’allegato 1, la categoria di opere di edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e quinquies del T. U. dell’Edilizia, rappresentato dalle aree ludiche senza fini di lucro e dagli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, nella quale categoria è compresa, al punto 47, la “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ricovero per animali domestici e da cortile, voliera ed assimilata, con relativa recinzione”.
Secondo il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 18 maggio 2021, n. 1251, quanto sopra osservato per il pollaio può estendersi, analogamente, alla baracca adibita a cuccia per cani, di dimensioni assai contenute, la quale condivide, con il primo, il segnalato carattere pertinenziale, rispetto all’ambito edilizio in cui si colloca.
La realizzazione di box per rifugio animali randagi
Non serve un titolo edilizio per alcuni recinti realizzati con rete metallica a maglie larghe fissata a supporti verticali in legno di castagno stagionato infissi semplicemente al suolo per circa 40/50 cm, senza l’utilizzo di malta o calcestruzzo cementizio, e che affiorano a giorno per una altezza pari a circa mt 2.20, sormontati in parte da limiere sandwich ed in parte da vegetazione rampicante, al fine di proteggere gli animali dalla calura estiva e dagli eventi meteorici, senza pavimentazioni rigide o impermeabili sul piano di campagna: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. III, nella sent. 2 gennaio 2020, n. 4.
Secondo i giudici, le peculiari caratteristiche costruttive dei recinti erano tali da configurarli come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico.