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Il sequestro penale non invalida l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720, ha stabilito che il sequestro penale di un immobile abusivo non compromette la validità dell’ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione. Tuttavia, tale sequestro comporta esclusivamente il differimento del termine per l’esecuzione dell’ordinanza fino a quando l’immobile non sarà dissequestrato
 

4 DICEMBRE 2024

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720, ha stabilito che il sequestro penale di un immobile abusivo non compromette la validità dell’ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione. Tuttavia, tale sequestro comporta esclusivamente il differimento del termine per l’esecuzione dell’ordinanza fino a quando l’immobile non sarà dissequestrato.
 

La ratio della decisione

La decisione si basa sull’equilibrio tra:
 
La tutela dell’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.
Le garanzie procedurali e difensive del soggetto destinatario dell’ordine.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, pur non esistendo un obbligo esplicito per il destinatario dell’ordinanza di richiedere il dissequestro, l’Amministrazione mantiene il potere di emettere l’ordine di demolizione, il cui termine decorre solo dopo il dissequestro.
 
Valenza accertativa del verbale di sequestro
Un aspetto rilevante emerso dalla sentenza è il riconoscimento del valore del verbale di sequestro come atto accertativo dello stato di abuso ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. Questo consente all’Amministrazione di fondare l’ordinanza di demolizione sulla descrizione fedele dello stato dei luoghi.
 

Orientamenti giurisprudenziali

La sentenza in esame si colloca in un quadro giurisprudenziale articolato:
 
Orientamento tradizionale:
Il sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza. Il destinatario ha l’onere di chiedere il dissequestro per adempiere (es. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283).
Orientamento opposto:
L’ordinanza è nulla per impossibilità dell’oggetto, in quanto il bene sequestrato non è nella disponibilità del soggetto (es. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337).
Orientamento intermedio (adottato nella sentenza):
L’ordinanza è valida, ma il termine di esecuzione si sospende fino al dissequestro.