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In edilizia libera solo il soppalco si intende non abitabile

Il Tar Lazio boccia la sanatoria per un ampliamento di 19 mq su un solaio: volume e vincoli paesaggistici non sanabili

29 NOVEMBRE 2024

Con la sentenza n. 21170/2024, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un privato che richiedeva la sanatoria per un intervento di ampliamento su un solaio esistente, configurabile come soppalco, effettuato in assenza di titolo edilizio. I giudici hanno chiarito che tale opera determina un incremento volumetrico significativo e rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia “pesante”, richiedendo pertanto un titolo abilitativo specifico.

La vicenda

Nel 2004, il Comune di Roma aveva rigettato la richiesta di condono presentata dal ricorrente per la realizzazione, senza autorizzazione, di un ampliamento di circa 19 metri quadrati. L’intervento consisteva nella chiusura di uno spazio a doppia altezza che ha portato alla costruzione di una porzione di solaio interpiano in continuità con quello esistente. Il Comune ha qualificato l’opera come “ampliamento residenziale” e rigettato l’istanza, evidenziando che l’area interessata era soggetta a vincoli paesaggistici, in particolare quelli relativi ai beni dell’Etruria Meridionale.

Le motivazioni del ricorso

Il ricorrente sosteneva che l’intervento fosse sanabile poiché non creava nuova volumetria complessiva, non alterava la sagoma dell’immobile e non comportava modifiche impattanti sul paesaggio o sul tessuto urbano. Tuttavia, i giudici hanno rigettato tali argomentazioni, dichiarando il ricorso infondato.

Il pronunciamento del Tar

Il Tar ha ribadito principi fondamentali in materia di vincoli paesaggistici e abusi edilizi:

  1. Sanatoria impossibile in aree vincolate senza parere espresso: Gli immobili situati in zone soggette a vincoli paesaggistici non possono beneficiare di una sanatoria tacita (silenzio-assenso), poiché il parere dell’autorità competente è sempre necessario.
  2. Ampliamenti e ristrutturazioni pesanti richiedono autorizzazioni specifiche: Il soppalco realizzato, per dimensioni e caratteristiche, costituisce una ristrutturazione edilizia “pesante” e quindi un abuso edilizio maggiore. Tale intervento non può essere considerato edilizia libera, essendo configurabile come un incremento di superficie con conseguente aumento del carico urbanistico.
  3. Definizione di edilizia libera per i soppalchi: Un soppalco può essere considerato opera minore solo se non incrementa la superficie dell’immobile. Questo si verifica esclusivamente quando lo spazio creato è modesto, privo di finestre o luci e con un’altezza interna insufficiente a renderlo fruibile per le persone.

Conclusione

Con questa sentenza, il Tar Lazio riafferma la necessità di rispettare i vincoli paesaggistici e le normative edilizie, evidenziando come opere che alterano la volumetria di un immobile e incidono sul carico urbanistico richiedano autorizzazioni adeguate. La vicenda rappresenta un importante richiamo all’attenzione sulla gestione degli abusi edilizi e sulle condizioni imprescindibili per la sanatoria.