25 NOVEMBRE 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 51 del 20/11/2024 è pubblicata la legge regionale del 18 novembre 2024 n. 27 “Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modifica norme” con la quale la Regione Sicilia recepisce, al Capo II (articoli da 15 a 19) le modifiche al dpr 380/2001 (Testo unico dell’Edilizia) apportate dal D.L. 69/2024 c.d. “Salva casa” convertito con modifiche con L. 105/2024.
L’8 agosto con la circolare 12002/2024 la Regione Sicilia aveva già indicato le norme immediatamente applicabili per effetto di un recepimento dinamico e quelle non immediatamente applicabili e che richiedevano una modifica alla propria legislazione regionale dell’edilizia e dell’urbanistica.
La nuova Legge della Regione Sicilia n. 27 del 18 novembre 2024 si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 capi:
Capo I – Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (artt. da 1 a 14)
Capo II – Recepimento del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (artt. da 15 a 19)
Capo III – Modifiche di norme (artt. da 20 a 22)
Articoli della L.R. 27/2024 di recepimento del c.d. “Salva casa”:
l’art. 15 della L.R. n. 27/2024 dispone:
al comma 1 l’inserimento all’art. 3, comma 1, della L.R. n. 16/2016 degli interventi di edilizia libera: VePA e Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici tende e pergotende per recepire le modifiche all’art. 6 “Attività di edilizia libera” comma 1 lett. b-bis) e b-ter) del TUE;
al comma 2 la modifica dell’art. 12 comma 5, della L.R. n. 16/2016 con la soppressione dell’ultimo periodo “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali" per recepire le modifiche dell'articolo 32 "Determinazione delle variazioni essenziali" del TUE, inerenti agli edifici sottoposti a vincolo dal D.lgs 42/2004 per i quali le variazioni essenziali sono considerate difformità totale ai sensi degli articoli 31 e 44 del dpr 380/2001;
al comma 3 la modifica dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 16/2016, con la triplicazione del costo di produzione per edifici residenziali e con la triplicazione del valore venale per edifici ad usi diversi dal residenziale, per la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione in recepimento della modifica all'articolo 34 "Interventi seguiti in parziale difformità dal permesso di costruire";
l’art. 16 recepisce dinamicamente gli articoli:
34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), 36 (Accertamento di conformità) e 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) del TUE;
l’art. 17 e l’art. 18, dispongono l’applicazione nella Regione Sicilia delle altre disposizioni di cui all’art. 1 “Modifiche al dpr 380/2001”, all’art. 2 “Strutture amovibili realizzate durante il covid” e di cui all’art. 3, commi 1, 2, 3 del D.L. 69/2024 convertito con modifiche con L. 105/2024.
La Legge della Regione Sicilia n. 27/2024 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella GURS 20/11/2024.
Al link: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm è consultabile la GURS n. 51 del 20/11/2024 dove è pubblicata la legge n. 27/2024 della Regione Sicilia