News

Immobile destinato a turismo sociale realizzato tramite finanziamento regionale: non è patrimonio indisponibile del comune

Il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 31 ottobre 2024, n. 687, ha chiarito che la natura di bene patrimoniale indisponibile non è influenzata dall’eventuale circostanza che la sua realizzazione sia stata finanziata da somme pubbliche
 

22 NOVEMBRE 2024

di Mario Petrulli
 

La regola generale: le due condizioni per l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile del Comune


L’art. 826, comma 3, c.c. dispone che “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
 
Secondo l’orientamento della giurisprudenza[1], un immobile appartiene al patrimonio indisponibile laddove sussistono contemporaneamente due presupposti:
 
deve essere presente un provvedimento amministrativo (l’atto di concessione) espressione della volontà dell’amministrazione di destinare il proprio bene ad un servizio pubblico,
deve ricorre l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
In presenza di dette condizioni, il Comune può legittimamente esercitare i poteri c.d. di polizia demaniale e avviare il procedimento di riacquisizione in autotutela ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c., utilizzabile, oltre che per i beni demaniali, anche per quelli patrimoniali indisponibili[2].
 
Immobile destinato a turismo sociale realizzato tramite finanziamento regionale
Il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 31 ottobre 2024, n. 687, ha chiarito che la natura di bene patrimoniale indisponibile non è influenzata dall’eventuale circostanza che la sua realizzazione sia stata finanziata da somme pubbliche.
 
Nel caso specifico, si trattava di una foresteria costruita dal Comune grazie ad un finanziamento erogato dalla Regione nel quadro delle politiche di promozione del turismo sociale. Ebbene, secondo i giudici, l’appartenenza della foresteria de qua al patrimonio indisponibile del Comune poteva discendere solo dalla comprovata esistenza di un atto amministrativo che l’avesse destinata ad uso pubblico e dalla sua concreta utilizzazione a tal fine; tale prova grava sull’ente locale interessato (il quale, peraltro, nel caso specifico, non era stata raggiunta, vista l’assenza di un atto amministrativo specificamente preordinato a destinare la foresteria civica a un pubblico servizio e la mancata comprova che tale bene fosse stato effettivamente ed attualmente a ciò destinata).
 
Insufficienti allo scopo, secondo i giudici, dovevano considerarsi l’apposizione di un vincolo di inalienabilità e di mantenimento della destinazione d’uso dell’immobile stabilito dall’Amministrazione civica in favore della Regione.
 
Peraltro, anche il turismo sociale a cui era adibita la foresteria, secondo i giudici, non poteva considerarsi un pubblico servizio ma un’attività privata che, per i suoi profili di utilità nell’interesse generale, era stata ritenuta dalla Regione meritevole di incentivi mediante la concessione di contributi economici ad enti pubblici e a privati.
 
Casistica
Tra i casi concreti affrontati dalla giurisprudenza, sono stati ritenuti beni indisponibili:
 
un’area destinata dal PRG a verde pubblico per la realizzazione di un parco[3];
gli immobili oggetto di esproprio[4];
un impianto sportivo utilizzato come tale ed oggetto di concessione[5] e l’alloggio di servizio destinato al custode di detto impianto[6];
un manufatto per la ristorazione dotato di servizi igienici pubblici, realizzato su un’area adibita a verde pubblico sulla base di una convenzione di concessione[7];
un immobile effettivamente utilizzato per fornire servizi di rilevante interesse sociale ai giovani e alla cittadinanza in generale, che con deliberazione di Giunta comunale è stato formalmente sottoposto al vincolo di “interesse cittadino” ed inserito nell’elenco dei beni patrimoniali indisponibili destinati a pubblico servizio per “uso associativo” e, segnatamente, per l’erogazione di servizi di pubblico interesse alla collettività, prevedendone contestualmente l’assegnazione ad un’associazione[8];
un bocciodromo ed il bar annesso[9];
le aree cedute a standard[10];
l’alloggio di servizio del custode della scuola elementare[11];
l’edificio comunale che sia sede del municipio, dove si svolge l’attività istituzionale dell’Ente[12];
un’area avente una destinazione pubblica a parcheggio[13];
un parco pubblico cittadino[14].
Note
 
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 agosto 2019, n. 5934; sez. V, sent. 3 agosto 2022, n. 6821; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 24 maggio 2023, n. 8803; TAR Marche, sez. I, sent. 4 marzo 2022, n. 129; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 23 marzo 2021, n. 285.
 
[2] Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1234 del 30 giugno 2020; sez. V, sent. 24 gennaio 2019, n. 596; TAR Sardegna, sez. I, sent. 27 ottobre 2017, n. 676; TAR Marche, sez. I, sent. 13 febbraio 2024, n. 140.
 
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 24 maggio 2023, n. 8803; nell’occasione è stato precisato che “per attrarre un immobile al regime del patrimonio indisponibile e, quindi, giustificare la potestà pubblicistica di autotutela di cui all’art. 823 c.c., è sufficiente che vi sia la “dichiarazione di pubblico interesse relativa ad un’area già di proprietà comunale” e che il provvedimento espressivo del potere pubblicistico di autotutela sia volto a “dare attuazione al precedente deliberato per imprimere all’area la prevista destinazione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1288). In altri termini, è ammessa la tutela pubblicista di un immobile già di proprietà comunale che ha ricevuto la formale destinazione a realizzare un servizio pubblico sebbene tale servizio non si è potuto svolgere per ragioni non imputabili all’amministrazione procedente (come, ad esempio, l’avvenuta occupazione dell’area da parte del privato). Deve ritenersi, perciò, ammissibile l’ordine di sgombero per un’area appartenente all’elenco dei beni indisponibili, destinata dal PRG a verde pubblico per la realizzazione di un parco, occupata abusivamente da terzi”.
 
[4] TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 24 aprile 2023, n. 7049, “poiché in tal caso l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile è prevista direttamente “da atti legislativi che ne riconoscono la destinazione a scopi pubblicistici, non rilevando che il bene non sia stato ancora materialmente realizzato” (Cassazione, Sezioni Unite, 12 gennaio 2023, n. 651), fermo restando, va aggiunto, che a tal fine non rileva che il bene non sia destinato in concreto a realizzare un servizio pubblico laddove ciò avvenga “per ragioni non imputabili all’amministrazione procedente (come ad esempio l’avvenuta occupazione dell’area da parte del privato)” (cfr. il precedente della Sezione 29 dicembre 2022, n. 17764)”.
 
[5] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 2 dicembre 2022, n. 16111; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 26 luglio 2019 n. 1467: “Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, (v. Consiglio di Stato, sez. V , 27/02/2018 , n. 1172; Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2016, n.3380, Sez. U, Ordinanza n. 7959 del 20/04/2015, Sez. U, Sentenza n. 10013 del 23/07/2001)”.
 
[6] TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 10 maggio 2024, n. 3046.
 
[7] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 4 aprile 2022, n. 3853, secondo cui “Non può risultare ostativo il fatto che l’immobile abbia una vocazione commerciale, dal momento che il locale, peraltro fornito anche di servizi igienici pubblici, è chiaramente concepito e destinato a facilitare la fruizione, da parte della collettività, dell’area destinata a verde pubblico, realizzando in tal modo la vocazione funzionale a “pubblico servizio” ex art.826, co.3 c.c.”.
 
[8] TAR Liguria, sez. I, sent. 12 gennaio 2021, n. 19.
 
[9] TAR Marche, sez. I, sent. 13 febbraio 2024, n. 140.
 
[10] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 23 marzo 2023, n. 1815.
 
[11] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 10 marzo 2023, n. 1567.
 
[12] TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 21 aprile 2020, n. 516.
 
[13] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 febbraio 2019, n. 825.
 
[14] TAR Piemonte, sez. II, sent. 14 febbraio 2019, n. 203.