20 NOVEMBRE 2024
di Valeria Tarroni
(TAR Campania-Napoli, Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 5934)
Il venir meno dell’obbligo di asseverare lo stato legittimo nella CILAS è solo una semplificazione amministrativa per l’effettuazione degli interventi oggetto del beneficio fiscale cd. Superbonus, ma la CILAS è soggetta alla regola generale in base alla quale gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
La conferma arriva dal TAR Campania-Napoli, Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 5934, in linea con la giurisprudenza amministrativa che già si è espressa sul punto.
Anche per la CILAS trova applicazione il principio generale a mente del quale gli interventi edilizi per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.
Il TAR Napoli richiama che l’art.119, comma 13-ter del D.L. n.34/2020 che prevede: “La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti.
Il principio generale impone la necessità che anche gli interventi soggetti a CILA-S siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Ed infatti:
“Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”,
vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 7 dicembre 2023, n. 18386; T.A.R. Veneto, sez. II, ord. 13.3.2023, n. 128; si veda anche: Tar Toscana, Firenze, nr. 306/2024).
La sentenza integrale è consultabile sul sito https://portali.giustizia-amministrativa.it