Per ottenimento del cambio di destinazione d’uso occorre il permesso di costruire
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5816 del 30 ottobre 2024, ha stabilito che il cambio di destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’art. 23 ter, comma 1, del D.P.R. 380/2001, richiede un permesso di costruire e non può essere eseguito semplicemente con una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).
11 NOVEMBRE 2024
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5816 del 30 ottobre 2024, ha stabilito che il cambio di destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’art. 23 ter, comma 1, del D.P.R. 380/2001, richiede un permesso di costruire e non può essere eseguito semplicemente con una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA). Tale permesso è necessario per i mutamenti di destinazione d’uso che interessano categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, poiché tali variazioni influenzano automaticamente il carico urbanistico.
La necessità del permesso di costruire
La giurisprudenza conforme – Tar Napoli, Tar Salerno e Consiglio di Stato – sottolinea che, nonostante le intenzioni di semplificazione del legislatore, le categorie funzionali urbanistiche non possono essere assimilate, anche in assenza di un incremento degli standard urbanistici. Pertanto, un cambio di destinazione d’uso da un’attività industriale dismessa a una destinazione commerciale o produttiva richiede un permesso di costruire per assicurare il rispetto delle regolamentazioni urbanistiche e gestire l’impatto sul carico urbanistico.