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Esenzione ICI per la casa principale: questioni di legittimità costituzionale

Pubblicate le ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione, (Sezioni Unite Civili), del 15 ottobre 2024, nn. 26774 e 26776    
 

30 OTTOBRE 2024

Segnaliamo la pubblicazione delle ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) del 15 ottobre 2024 n. 26774 e n. 26776, in materia di esenzione ICI e questioni di legittimità costituzionale.
 
Nello specifico, le Sezioni Unite civili hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, comma 1 Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”, stabilisce: “[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente”.